Legge per l’accesso alla professione di Prostituta e Gigolò
Art. 1 : Disciplina della professione di prostituta e gigolò
La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali di promozione dell’iniziativa privata e di pari opportunità e delle norme di legge vigenti, l’esercizio della professione di Prostituta e Gigolò.
Art. 2 : Definizioni
Per Prostituta si intende “Essere umano di genere femminile dedito all’esercizio della prostituzione”;
Per Gigolò si intende: “ Essere umano di genere maschile che coniuga splendidamente lavoro e piacere”;
Per Escort si intende: “Prostituta di gran classe , che esercita la professione a favore di individui particolarmente abbienti”;
Art. 3: Albo delle Prostitute e dei Gigolò
Presso il Ministero del Lavoro è istituito l’Albo nazionale delle Prostitute e dei Gigolò, costituito da:
Numero due sezioni ordinarie : 1) Prostitute ;2) Gigolò
Numero tre sezioni speciali: 1) Prostituzione Omosessuale ; 2) Prostituzione Transessuale ; 3) Escort .
Art. 4: Esercizio della professione
Le professioni di Prostituta e Gigolò possono essere esercitate liberamente dalle iscritte e dagli iscritti all’Albo , in forma individuale o associata, presso il proprio domicilio, in civili abitazioni private di proprietà altrui, in altri luoghi all’uopo destinati , nonché presso la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica, il Parlamento Europeo, Ministeri , Consigli Regionali e Provinciali.
Art. 5: Dichiarazione di inizio attività
In seguito all’iscrizione all’albo di Prostituta o Gigolò sarà necessario comunicare formale Dichiarazione di inizio attività presso alla Direzione Provinciale del Lavoro del luogo in cui si esercita la professione.
Art. 6: Esenzione dalla Dichiarazione di Inizio Attività
Sono esentate dalla Dichiarazione di Inizio Attività e possono esercitare direttamente la professione :
1) Le richiedenti che rivestano ,o abbiano rivestito nei cinque anni precedenti all’entrata in vigore della presente legge, cariche elettive presso il Parlamento Europeo, il Parlamento Nazionale o i Consigli Regionali nei gruppi parlamentari del PDL;
2) Le testimoni alle dipendenze del Gruppo Murdoch-Repubblica-Espresso;
3) Figli e Figli di puttana, per jus sanguinis.
Art. 7: Regime Fiscale
E’ istituita l’imposta denominata I.R.P.E.G ( Imposta sul Reddito delle Prostitute e dei Gigolò), con aliquota del 33% sul valore complessivo di affari registrati della prostituta,dal gigolò o dall’impresa costituita da più professionisti del piacere.
Disposizioni transitorie e Finali
La presente legge entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.
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Per quanto ridicola questa legge sarebbe molto più seria della stragrande maggioranza delle leggi approvate dal Parlamento Italiano. Spero che la lettura di queste righe vi abbia almeno divertito.
Saluti libertari, Liberlex.





