Legge per l’accesso alla professione di Prostituta e Gigolò

Art. 1 :  Disciplina della professione di prostituta e gigolò

La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali di promozione dell’iniziativa privata e di  pari opportunità e delle norme di legge vigenti, l’esercizio della professione di Prostituta e Gigolò.

Art. 2 : Definizioni

Per  Prostituta si intende “Essere umano di genere  femminile dedito all’esercizio della prostituzione”;

Per Gigolò si intende: “ Essere umano di genere maschile che coniuga splendidamente lavoro e piacere”;

Per Escort si intende: “Prostituta di gran classe , che esercita la professione a favore di individui particolarmente abbienti”;

Art. 3: Albo delle Prostitute e dei Gigolò


Presso il Ministero del Lavoro è istituito l’Albo nazionale delle Prostitute e dei Gigolò, costituito da:

Numero  due sezioni ordinarie : 1) Prostitute  ;2) Gigolò

Numero  tre  sezioni  speciali: 1) Prostituzione Omosessuale ; 2) Prostituzione Transessuale ; 3) Escort .

Art. 4: Esercizio della professione

Le professioni di Prostituta e Gigolò possono essere esercitate liberamente dalle iscritte e dagli iscritti all’Albo , in forma individuale o associata, presso il proprio domicilio, in civili abitazioni private di proprietà altrui, in altri luoghi all’uopo destinati , nonché presso  la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica, il Parlamento Europeo, Ministeri , Consigli Regionali e Provinciali.

Art. 5: Dichiarazione di inizio attività

In seguito all’iscrizione all’albo di Prostituta o Gigolò  sarà necessario  comunicare formale  Dichiarazione di inizio attività presso alla Direzione Provinciale del Lavoro del luogo in cui si esercita la professione.

Art. 6: Esenzione dalla  Dichiarazione di Inizio Attività

Sono esentate dalla Dichiarazione di Inizio Attività e possono esercitare direttamente la professione :

1)      Le richiedenti che  rivestano ,o abbiano rivestito nei cinque anni precedenti all’entrata in vigore della presente legge, cariche elettive presso il Parlamento Europeo, il Parlamento Nazionale o i Consigli Regionali nei gruppi parlamentari del PDL;

2)      Le testimoni alle dipendenze del Gruppo Murdoch-Repubblica-Espresso;

3)      Figli e Figli di puttana, per jus sanguinis.

Art. 7: Regime Fiscale


E’ istituita l’imposta denominata I.R.P.E.G ( Imposta sul Reddito delle Prostitute e dei Gigolò), con aliquota del 33% sul valore complessivo di affari registrati della prostituta,dal gigolò o dall’impresa  costituita da più professionisti del piacere.

Disposizioni transitorie e Finali

La presente legge entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.

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Per quanto ridicola questa legge sarebbe molto più seria della stragrande maggioranza delle leggi approvate dal Parlamento Italiano. Spero che la lettura di queste righe vi abbia almeno divertito.

Saluti libertari, Liberlex.

 

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