Luca Coscioni 341x400 255x300 Ecco perchè i Ministri sbagliano sui Registri dei Testamenti Biologici e delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento.Con una delirante circolare , nella giornata del 19.10.2010 il Ministro della Salute Fazio, il Ministro del Welfare Sacconi e quello degli Interni Roberto Maroni,  hanno contestato la scelta di molti  Comuni italiani di  istituire  Registri dei Testamenti biologici o delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento,  affermando che gli stessi sono illegittimi, privi di alcun valore e di efficacia.

Radicalweb.org , proprio in merito al valore e all’efficacia probatoria di dichiarazioni del genere, vuole segnalare ai propri lettori e all’opinione pubblica che è la Cassazione Civile con la sentenza sez. I, sentenza 16.10.2007 n° 21748 emessa nell’ambito della vicenda relativa ad Eluana Englaro, a smentire, avendo riguardo all’art. 32 Cost. ed all’art. 357 C.C., questa interpretazione faziosa dei Tre Ministri del regime oscurantista.

Riportiamo espressamente alcuni passi della sentenza: il primo è relativo al Diritto all’interruzione dei trattamenti sanitari nell’ambito dell’interpretazione dell’art. 32 della Cost. :

Lo si ricava dallo stesso testo dell’art. 32 della Costituzione, per il quale i trattamenti sanitari sono obbligatori nei soli casi espressamente previsti dalla legge, sempre che il provvedimento che li impone sia volto ad impedire che la salute del singolo possa arrecare danno alla salute degli altri e che l’intervento previsto non danneggi, ma sia anzi utile alla salute di chi vi è sottoposto (Corte cost., sentenze n. 258 del 1994 e n. 118 del 1996). Soltanto in questi limiti è costituzionalmente corretto ammettere limitazioni al diritto del singolo alla salute, il quale, come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del suo risvolto negativo: il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell’interessato, finanche di lasciarsi morire. Il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale…. La sentenza della Prima Sezione penale 29 maggio 2002-11 luglio 2002 afferma che, “in presenza di una determinazione autentica e genuina” dell’interessato nel senso del rifiuto della cura, il medico “non può che fermarsi, ancorché l’omissione dell’intervento terapeutico possa cagionare il pericolo di un aggravamento dello stato di salute dell’infermo e, persino, la sua morte”

Il secondo passo della sopra citata sentenza concerne, invece, proprio la ricostruzione della volontà dei cittadini in materia di Fine vita. La Corte di Cassazione censura le motivazioni della Corte d’Appello di Milano – che si era espressa contro la libertà di scelta di Eluana in forza di un presunto Diritto alla Vita- con queste parole:

Esso ha omesso di ricostruire la presunta volontà di Eluana e di dare rilievo ai desideri da lei precedentemente espressi, alla sua personalità, al suo stile di vita e ai suoi più intimi convincimenti.  Sotto questo profilo, la Corte territoriale – a fronte dell’indagine istruttoria, nella quale è stato appurato, per testi, che Eluana, esprimendosi su una situazione prossima a quella in cui ella stessa sarebbe venuta, poi, a trovarsi, aveva manifestato l’opinione che sarebbe stato per lei preferibile morire piuttosto che vivere artificialmente in una situazione di coma -si è limitata a osservare che quei convincimenti, manifestatisi in un tempo lontano, quando ancora Eluana era in piena salute, non potevano valere come manifestazione di volontà idonea, equiparabile ad un dissenso in chiave attuale in ordine ai trattamenti praticati sul suo corpo. Ma i giudici d’appello non hanno affatto verificato se tali dichiarazioni – della cui attendibilità non hanno peraltro dubitato -, ritenute inidonee a configurarsi come un testamento di vita, valessero comunque a delineare, unitamente alle altre risultanze dell’istruttoria, la personalità di Eluana e il suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona, alla luce dei suoi valori di riferimento e dei convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che orientavano le sue determinazioni volitive; e quindi hanno omesso di accertare se la richiesta di interruzione del trattamento formulata dal padre in veste di tutore riflettesse gli orientamenti di vita della figlia. Tale accertamento dovrà essere effettuato dal giudice del rinvio, tenendo conto di tutti gli elementi emersi dall’istruttoria e della convergente posizione assunta dalle parti in giudizio (tutore e curatore speciale) nella ricostruzione della personalità della ragazza.

Sulla scorta di questo orientamento storico della Corte di Cassazione, fondato sul rispetto dei principi costituzionali in materia di Salute e Dignità dell’individuo, si comprende come mai il Governo si stia affrettando a intimorire i Comuni italiani che nel corso degli ultimi mesi hanno istituito i Registri dei Testamenti Biologici o delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento.

Nel sottolineare che nessuna norma di legge vieta ai Comuni l’istituzione di Registri del genere, ci permettiamo di far notare che le dichiarazioni in essi contenute, le cui sottoscrizioni sono autenticate da un pubblico ufficiale ( e quindi fanno piena prova della provenienza della stessa e della data certa) , sarebbero certamente valutate da qualsiasi Tribunale quale elemento idoneo a costituire prova dell’orientamento dell’individuo in materia di Fine Vita, o , per usare le stesse parole della Corte di Cassazione “ dichiarazioni idonee a configurarsi come un testamento di vita, valevoli a delineare la personalità del paziente e il suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona, alla luce dei suoi valori di riferimento e dei convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che orientavano le sue determinazioni volitive”.

Ricordiamo, infine che con la sentenza in parola relativa al caso Eluana si è stabilito che : “In una situazione cronica di oggettiva irreversibilità del quadro clinico di perdita assoluta della coscienza, può essere dato corso, come estremo gesto di rispetto dell’autonomia del malato in stato vegetativo permanente, alla richiesta…….,.di interruzione del trattamento medico che lo tiene artificialmente in vita, allorché quella condizione, caratterizzante detto stato, di assenza di sentimento e di esperienza, di relazione e di conoscenza – proprio muovendo dalla volontà espressa prima di cadere in tale stato e tenendo conto dei valori e delle convinzioni propri della persona in stato di incapacità – si appalesi, in mancanza di qualsivoglia prospettiva di regressione della patologia, lesiva del suo modo di intendere la dignità della vita e la sofferenza nella vita.

In che modo, quindi, un Tribunale potrebbe mai disconoscere che la sottoscrizione di un Testamento Biologico o di una Dichiarazione Anticipata di Trattamento, depositata in un Pubblico Registro e autenticata da un Pubblico Ufficiale, costituisca una “volontà espressa tenendo conto dei valori della persona in stato di incapacità” , e che il mancato rispetto di una tale dichiarazione sia lesiva del modo di intendere la dignità della vita e la sofferenza nella vita?

Nessun Tribunale mai potrebbe farlo, nessun Tribunale potrebbe ignorare una volontà così solennemente espressa. A non aver valore, per la Redazione di Radicalweb.org è solo questo delirio di onnipotenza dei tre Ministri firmatari della Circolare, che di per se stessa si palesa infondata ed assolutamente lesiva dell’autonomia dei Comuni .

Carmelo Impusino per Radicalweb.org

 

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